Pillole finanziaria 2022

Nella presente circolare si riporta una sintesi delle principali misure in ambito fiscale previste dalla Legge di Bilancio approvata per l’anno 2022. Gli argomenti che riterremo di particolare interesse saranno oggetto di specifici approfondimenti che verranno pubblicati successivamente nella presente sezione.

Il testo non apporta modifiche a quanto già deliberato dalla Camera, anche alla luce della fiducia posta per la votazione.

IRPEF

Viene previsto un nuovo sistema basato su quattro scaglioni anziché cinque:

SCAGLIONE di REDDITOALIQUOTA
Fino a 15mila Euro23%
Oltre 15mila e fino a 28mila Euro25%
Oltre 28mila e fino a 50mila Euro35%
Oltre 50mila Euro43%

Le nuove aliquote entrano in vigore il 1° gennaio 2022, ma gli enti locali avranno tempo fino al 31 marzo per adeguare le addizionali al nuovo sistema a 4 aliquote.

Bonus di 100 Euro

Il bonus 100 Euro, di cui all’art. 1 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, rimarrà in vigore per i redditi non superiori a 15mila Euro, mentre per i redditi fino a 28mila Euro spetterà in base all’ammontare di alcune tipologie di detrazioni.

Detrazioni Irpef

È prevista infine una riscrittura delle detrazioni Irpef per lavoratori dipendenti, pensionati e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi.

IRAP

Viene finalmente superata l’annosa questione che da anni vedeva scontrarsi giurisprudenza di prassi e di merito: a decorrere dal periodo d’imposta 2022 infatti, l’Irap non sarà più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, di cui all’art. 3, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 15 di- cembre 1997, n. 446.

SUGAR TAX – PLASTIC TAX

Viene disposto un nuovo rinvio al 2023 dell’entrata in vigore delle due imposte.

PRODOTTI PER L’IGIENE FEMMINILE

Disposta la riduzione al 10% (dall’odierno 22%) dell’Iva applicabile ai prodotti destinati alla protezione dell’igiene femminile.

BOLLO CERTIFICATI DIGITALI

Prorogata a tutto il 2022 l’esenzione dell’imposta di bollo sulle certificazioni digitali.

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

La misura prevista dal c.d. Decreto Agosto viene estesa all’esercizio successivo per i soli soggetti che nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento annuale del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

PROROGHE CREDITI DI IMPOSTA

Prorogati fino al 2025 i seguenti crediti di imposta:

  • beni strumentali 4.0;
  • ricerca e sviluppo, transizione ecologica e innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative.

AGEVOLAZIONI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA

Prorogate anche in questo caso le agevolazioni previste dall’art. 1 commi 1087-1088 Legge 178/2020 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio dell’acqua.

FONDO GARANZIA PMI

Viene disposto il rifinanziamento del fondo di garanzia PMI con ulteriori 3 miliardi di Euro.

BONUS AFFITTI PER I GIOVANI

Viene prevista una particolare detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, con reddito non superiore ad Euro 15.493,71, che stipulano un contratto di locazione per una unità immobiliare, o porzione di essa, da destinare ad abitazione principale, purchè diversa da quella dei genitori o di coloro cui sono affidati.

BONUS TV E DECODER

La misura è stata rifinanziata con ulteriori 68 milioni di Euro.

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

Con riferimento alla rivalutazione disposta dall’art. 110 del Decreto si dispone che – fatte salve le deroghe previste dalla norma – la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap del maggior valore imputato alle attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore, dev’essere effettuata in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a 1/50 di tale importo.

In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o in caso di eliminazione dal complesso produttivo, l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui sopra, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

Per l’avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore, al netto dell’eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

DECONTRIBUZIONE LAVORATORI DIPENDENTI

Si prevede l’esonero per il 2022 dei contributi previdenziali, nella misura dello 0,8%, in favore dei lavoratori dipendenti con una retribuzione non superiore ad Euro 2.692,00 mensili (maggiorati del rateo di tredicesima) oppure Euro 35.000,00 su tredici mensilità. I lavoratori domestici sono esclusi dalla decontribuzione.

SUPERBONUS

Persone fisiche (fatto salvo quanto riportato ai paragrafi successivi)

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che, alla data del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Iacp, persone fisiche, cooperative

Per gli interventi effettuati dagli Iacp, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Condomini e persone fisiche: precisazioni

Per gli interventi effettuati da condomini, persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, nonché da Onlus, OdV e Aps, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure:

  • 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • 70% per quelle sostenute nel 2024;
  • 65% per quelle sostenute nel 2025.

Attenzione: la proroga del Superbonus, nei termini sopra riportati, viene allineata anche ai cosiddetti lavori trainati.

Installazione di impianti solari fotovoltaici

Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ex art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, effettuata congiuntamente ad uno degli interventi di cui all’art. 119, commi 1 o 4, del D.L. 34/2020, la detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, del TUIR, da ripartire in 4 quote annuali di pari importo, spetta nella misura prevista per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 4, fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 48mila Euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 Euro per ogni kW per ogni impianto.

Colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Per le spese relative agli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del D.L. 63/2013, effettuata congiuntamente a uno degli interventi di cui all’art. 119, comma 1, del D.L. 34/2020, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1, da ripartire in 4 quote annuali di pari importo, e comunque entro i seguenti limiti di spesa (fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione):

  • 2000 Euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 1500 Euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
  • 1200 Euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.

Cessione e sconto In Fattura

Viene estesa agli anni 2022, 2023 e 2024 la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Per gli interventi di cui all’art. 119 del Decreto “Rilancio”, la Manovra dispone l’applicabilità anche a tutto il 2025 dell’art. 121 del medesimo Decreto.

Visto di conformità e attestazione congruità delle spese

L’obbligo di rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità delle spese sostenute si applica, in caso di opzione ex art. 121, anche in relazione alle spese che risultano agevolate con bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%. Sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità delle spese gli interventi classificati come attività di edilizia libera e gli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni, di importo complessivo non superiore a 10.000 Euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del bonus facciate di cui all’art. 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Cessione del credito e sconto in fattura del bonus 50% sui box auto

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o cessione del credito è esercitabile anche con riferimento alla detrazione Irpef del 50% spettante sulle spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, di cui alla lett. d) dell’art. 16-bis, comma 1, del Tuir.

Spese professionali detraibili

Le spese sostenute per le asseverazioni, le attestazioni e il visto di conformità, per gli interventi di cui al comma 2 dell’art. 121, rientrano tra le spese detraibili in base all’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi.

ECOBONUS

Prorogate fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni fiscali previste per gli interventi di efficienza energetica dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013.  La proroga si applica anche ai seguenti interventi (per i quali la detrazione spetta nella misura del 65 per cento):

  • interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del Codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 (fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 Euro);
  • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 Euro).

Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale

Per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale, con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino al 31 dicembre 2024 la detrazione spetta nella misura del 50 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila Euro.

Condomini

Prorogate fino al 31 dicembre 2024 anche le detrazioni previste  per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE  – SISMA BONUS – BONUS MOBILI ED ELETTROMESTICI – BONUS VERDE

Prorogati sino al 2024. Per il bonus mobili, il tetto di spesa diventa Euro 10.000 per l’anno 2022 ed Euro 5.000 per gli anni 2023  e 2024.